STATUTO approvato in
occasione della costituzione dell’Associazione il 6 dicembre 2004
COORDINAMENTO SINDACALE ENTI
DI RICERCA
STATUTO
Articolo 1
(Costituzione)
-
Il Coordinamento
Sindacale Enti di Ricerca è stato costituito il giorno 6
dicembre 2004 con sede in Roma; esso può essere indicato in sigla
come CSER o CER ove aderente ad altra sigla sindacale.
-
Il CSER è autonomo ed
indipendente dai partiti politici.
-
Possono aderire al CSER
singoli lavoratori dipendenti di enti pubblici di ricerca in
possesso di qualifica professionale elevata quali, a mero titolo
di esempio, ricercatori, tecnologi, dirigenti amministrativi,
funzionari e direttori di strutture.
-
Possono altresì aderire al
CSER singoli lavoratori con rapporto di lavoro diverso dal
subordinato ed operanti negli Enti pubblici di ricerca.
Articolo 2
(Scopi)
-
Il Coordinamento Sindacale
Enti di Ricerca, ha lo scopo di:
-
tutelare la dignità, il
prestigio e gli interessi professionali, giuridici ed economici
delle categorie rappresentate;
-
perseguire la massima
valorizzazione della professionalità delle categorie
rappresentate.
-
Per raggiungere tali
scopi, il CSER utilizza strumenti culturali, sociali,
professionali e sindacali; in tal senso, svolge le seguenti
attività:
-
interviene, nelle
competenti sedi istituzionali, a tutela delle categorie
rappresentate, in
-
relazione alle
problematiche connesse all’espletamento del proprio servizio;
-
fornisce il proprio
contributo, con spirito di collaborazione ed etica
professionale, nei confronti degli Enti di ricerca, delle
Università e delle Istituzioni, per migliorare la qualità della
ricerca e delle attività istituzionali svolte dagli Enti di
ricerca, nell’interesse dei professionisti che operano in tali
enti ma anche della Collettività che fruisce dei risultati di
tale lavoro e che ne sostiene i costi;
-
favorisce lo scambio
culturale e professionale tra gli iscritti, favorendo la
comunicazione, l’informazione e la formazione;
-
promuove, anche nei
confronti dell’opinione pubblica, eventi inerenti le attività di
ricerca e la politica sulla ricerca in Italia e nell’Unione
europea;
Articolo 3
(Organi)
-
Sono Organi direttivi del
Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca:
-
Il Congresso degli
iscritti;
-
il Comitato Direttivo;
-
la Segreteria di
Coordinamento;
-
il Coordinatore
Nazionale;
-
il Collegio dei Delegati
-
il Collegio dei Sindaci;
-
il Consiglio dei
Probiviri.
-
Sono, inoltre, equiparati
ad organi direttivi, le delegazioni di rappresentanza nonché le
commissioni, i comitati, ecc. nominati dal Coordinatore Nazionale
a seguito di specifiche esigenze, nonché gli incarichi conferiti a
singoli iscritti.
Articolo 4
(Congresso degli iscritti)
-
Il Congresso avviene
ordinariamente ogni quattro anni e, straordinariamente, su
deliberazione del Comitato Direttivo o a richiesta di almeno un
terzo degli iscritti. Spetta al Congresso, a maggioranza dei
presenti:
-
stabilire le direttive
dell'azione sindacale;
-
approvare lo Statuto e
le sue modificazioni;
-
eleggere il Comitato
Direttivo fra gli iscritti;
-
eleggere il Collegio dei
Sindaci ed il Consiglio dei Probiviri;
-
Il Congresso è aperto,
dopo la verifica del quorum, tra presenti e rappresentati per
delega, del 50% degli aventi diritto, dal Segretario Generale che
lo presiede. In seconda convocazione, il Congresso è validamente
costituito qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni
avvengono per alzata di mano salvo richiesta di un terzo dei
presenti o rappresentati per delega, di procedere per scrutinio
segreto; per scrutinio segreto avvengono comunque le votazioni
riferite a persone. Ogni iscritto può rappresentare per delega,
formalmente rilasciata, un massimo di due altri iscritti.
-
Al termine del Congresso
elettivo, il Comitato Direttivo neoeletto si riunisce
immediatamente per eleggere il Coordinatore Nazionale e la
Segreteria di Coordinamento.
Articolo 5
(Comitato Direttivo)
-
Il Comitato direttivo
viene eletto dal Congresso e dura in carica quattro anni, sino al
successivo Congresso. E' costituito da 13 iscritti ed elegge al
suo interno il Coordinatore Nazionale ed i membri della Segreteria
di Coordinamento. Può, inoltre, attribuire incarichi specifici ad
iscritti esterni al Comitato Direttivo stesso.
-
Il Comitato Direttivo
approva un Regolamento Interno, per il proprio corretto
funzionamento, che preveda almeno le modalità e la frequenza di
convocazione del Comitato stesso e la decadenza dalla carica di
membro per abituale assenteismo.
-
Spetta al Comitato
Direttivo promuovere ed organizzare ogni iniziativa intesa al
raggiungimento degli scopi del CSER in linea con le direttive
stabilite dal Congresso i cui poteri può assumere in caso di
particolare urgenza.
-
E’ competenze del comitato
direttivo approvare i bilanci economici annuali ed individuare
l’entità e le modalità di versamento delle ritenute sindacali
individuali e delle quote a carico di associazioni aderenti al
CSER.
-
Le riunioni del Comitato
Direttivo sono convocate e presiedute dal Coordinatore Nazionale,
le decisioni, ove necessario votare, sono assunte a maggioranza
dei presenti ed in caso di parità prevale la parte che comprende
il voto di chi lo presiede. Nell’ambito del Comitato Direttivo
ciascun componente può rappresentare per delega un solo altro
componente.
Articolo 6
(Rinuncia o decadenza)
Nel caso di rinuncia o
decadenza di un componente, verrà nominato componente del Comitato
Direttivo il primo dei non eletti; nel caso di rinuncia o decadenza
durante il mandato del 50% degli eletti, verrà convocata entro
novanta giorni un Congresso straordinario per il rinnovo totale del
Comitato Direttivo.
Articolo 7
(Coordinatore Nazionale)
-
Il Coordinatore Nazionale
rappresenta il Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca e presiede
il Comitato Direttivo. E’ eletto dal Comitato Direttivo
nell'ambito dei suoi membri, con voto segreto espresso da ciascun
membro, senza possibilità di delega.
-
Il Coordinatore Nazionale
decade alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo o su
mozione di sfiducia presentata da almeno quattro componenti del
Comitato Direttivo ed approvata, con voto segreto, con almeno nove
voti favorevoli.
-
Il Coordinatore Nazionale
può conferire specifiche deleghe ed incarichi per la migliore
organizzazione del sindacato ed il raggiungimento degli scopi
statutari.
Articolo 8
(Segreteria di
Coordinamento).
-
E' costituita dal
Coordinatore Nazionale più il Coordinatore Vicario nominato dal
Coordinatore Nazionale ed altri componenti, per un massimo di 4
unità, decisi dal Comitato Direttivo, per assolvere alle
problematiche amministrative, organizzative e quant’altro
necessario al corretto funzionamento dell’associazione.
-
La Segreteria di
Coordinamento organizza l’azione sindacale e detiene i rapporti
con le amministrazioni e gli enti, mantenendo informati i
componenti del Comitato Direttivo.
Articolo 9
(Collegio dei Delegati)
E’ costituito dall’insieme
dei delegati presso enti, organi o strutture periferiche. Si
riunisce su convocazione del Segretario Generale per esaminare
problematiche di carattere generale ed esprimere il parere sulle
iniziative da assumere.
Articolo 10
(Collegio dei Sindaci)
Viene eletto dal Congresso
ed è costituito da tre membri. Ha il compito di esaminare la
gestione contabile del sindacato, riferendone al Comitato Direttivo.
Articolo 11
(Consiglio dei Probiviri)
Viene eletto dal Congresso
ed è costituito da tre membri. Ha il compito di dirimere eventuali
controversie interne, rilasciare pareri su materie di particolare
rilevanza ed adottare iniziative disciplinari nei confronti degli
iscritti, sulla base dei principi contenuti nel presente Statuto.
Articolo 12
(Incompatibilità delle
cariche)
-
Vi è assoluta
incompatibilità di carica tra Sindaci, Probiviri e componenti
della Segreteria di Coordinamento. Nel caso di elezione a più
cariche, l’iscritto dovrà scegliere entro dieci giorni quale
accettare.
-
Eventuali altre situazioni
di incompatibilità vengono riconosciute dal Comitato Direttivo.
Articolo 13
(Sezioni periferiche)
-
Presso i diversi Enti od
Istituzioni di ricerca possono essere istituite, su delibera del
Comitato Direttivo, Sezioni locali a livello di ente, di organo o
di territorio, prevedendo uno o più delegati eletti a maggioranza
dagli iscritti della sezione. Gli stessi iscritti possono
procedere, in qualunque momento e senza particolari formalità,
sempre a maggioranza, alla revoca dell'incarico.
-
Possono essere istituite
anche, su delibera del Comitato Direttivo, strutture regionali,
provinciali o territoriali del CSER.
Articolo 14
(Patrimonio
dell’Associazione)
Il patrimonio del
Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca è costituito da:
-
beni mobili ed immobili
che per acquisti, devoluzioni e contributi a titolo diverso
vengono comunque in proprietà del CSER;
-
dai contributi sindacali
versati dagli iscritti e da Associazioni o Organizzazioni
aderenti;
-
dalle eccedenze annue
delle entrate sulle spese e dalle rendite patrimoniali non
destinate a far fronte a spese annuali di gestione.
Articolo 15
(Regolamenti Applicativi)
Per una corretta
applicazione del presente Statuto e per un corretto funzionamento
del Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca, il Comitato Direttivo
approva il Regolamento di funzionamento interno ed il Regolamento
Applicato dello Statuto; in quest’ultimo sono regolate tutte le
procedure inerenti gli eventi elettorali, la gestione economica e
finanziaria, e l’ordinaria attività dell’Associazione.
Articolo 16
(Sezione pensionati)
Il CSER può avere una
sezione pensionati. Il Comitato Direttivo è competente sulla sua
attivazione e sul suo funzionamento.
Articolo 17
(Scioglimento del sindacato)
Il sindacato può essere
sciolto con delibera dell'Assemblea Congressuale adottata a
maggioranza dei due terzi. La delibera deve prevedere la nomina di
uno o più Commissari che condurranno, secondo le esplicite direttive
dell'Assemblea, le operazioni necessarie al materiale scioglimento
del sindacato.
Articolo 18
(Norma transitoria)
-
Il primo congresso del
CSER avverrà nel momento in cui lo richiederanno la natura delle
attività svolte e le condizioni organizzative interne.
-
In ogni caso, il Congresso
dovrà aver luogo non appena raggiunta la soglia dei 150 iscritti
validi ai fini della rappresentatività sindacale.
-
Sino allo svolgimento del
primo Congresso, tutti i poteri del Congresso e del Comitato
Direttivo sono ricondotti al Consiglio dei Soci fondatori del CSER
come da atto costitutivo.
Articolo 19
(Norma di rinvio)
Per quanto non espressamente
previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge
vigenti.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il presente documento è
costituito da 19 articoli ripartiti su 4 pagine.
|