CSER - Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca Sabato 05 Aprile 2025  


 

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Statuto del Sindacato

Statuto del Sindacato

 

STATUTO approvato in occasione della costituzione dell’Associazione il 6 dicembre 2004


 

COORDINAMENTO SINDACALE ENTI DI RICERCA


 

STATUTO

 

Articolo 1

(Costituzione)

  1. Il Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca è stato costituito il giorno 6 dicembre 2004 con sede in Roma; esso può essere indicato in sigla come CSER o CER ove aderente ad altra sigla sindacale.

  2. Il CSER è autonomo ed indipendente dai partiti politici.

  3. Possono aderire al CSER singoli lavoratori dipendenti di enti pubblici di ricerca in possesso di qualifica professionale elevata quali, a mero titolo di esempio, ricercatori, tecnologi, dirigenti amministrativi, funzionari e direttori di strutture.

  4. Possono altresì aderire al CSER singoli lavoratori con rapporto di lavoro diverso dal subordinato ed operanti negli Enti pubblici di ricerca.

Articolo 2

(Scopi)

  1. Il Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca, ha lo scopo di:

    • tutelare la dignità, il prestigio e gli interessi professionali, giuridici ed economici delle categorie rappresentate;

    • perseguire la massima valorizzazione della professionalità delle categorie rappresentate.

  2. Per raggiungere tali scopi, il CSER utilizza strumenti culturali, sociali, professionali e sindacali; in tal senso, svolge le seguenti attività:

    • interviene, nelle competenti sedi istituzionali, a tutela delle categorie rappresentate, in

    • relazione alle problematiche connesse all’espletamento del proprio servizio;

    • fornisce il proprio contributo, con spirito di collaborazione ed etica professionale, nei confronti degli Enti di ricerca, delle Università e delle Istituzioni, per migliorare la qualità della ricerca e delle attività istituzionali svolte dagli Enti di ricerca, nell’interesse dei professionisti che operano in tali enti ma anche della Collettività che fruisce dei risultati di tale lavoro e che ne sostiene i costi;

    • favorisce lo scambio culturale e professionale tra gli iscritti, favorendo la comunicazione, l’informazione e la formazione;

    • promuove, anche nei confronti dell’opinione pubblica, eventi inerenti le attività di ricerca e la politica sulla ricerca in Italia e nell’Unione europea;

 

Articolo 3

(Organi)

  1. Sono Organi direttivi del Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca:

    • Il Congresso degli iscritti;

    • il Comitato Direttivo;

    • la Segreteria di Coordinamento;

    • il Coordinatore Nazionale;

    • il Collegio dei Delegati

    • il Collegio dei Sindaci;

    • il Consiglio dei Probiviri.

  2. Sono, inoltre, equiparati ad organi direttivi, le delegazioni di rappresentanza nonché le commissioni, i comitati, ecc. nominati dal Coordinatore Nazionale a seguito di specifiche esigenze, nonché gli incarichi conferiti a singoli iscritti.

Articolo 4

(Congresso degli iscritti)

  1. Il Congresso avviene ordinariamente ogni quattro anni e, straordinariamente, su deliberazione del Comitato Direttivo o a richiesta di almeno un terzo degli iscritti. Spetta al Congresso, a maggioranza dei presenti:

    • stabilire le direttive dell'azione sindacale;

    • approvare lo Statuto e le sue modificazioni;

    • eleggere il Comitato Direttivo fra gli iscritti;

    • eleggere il Collegio dei Sindaci ed il Consiglio dei Probiviri;

  2. Il Congresso è aperto, dopo la verifica del quorum, tra presenti e rappresentati per delega, del 50% degli aventi diritto, dal Segretario Generale che lo presiede. In seconda convocazione, il Congresso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano salvo richiesta di un terzo dei presenti o rappresentati per delega, di procedere per scrutinio segreto; per scrutinio segreto avvengono comunque le votazioni riferite a persone. Ogni iscritto può rappresentare per delega, formalmente rilasciata, un massimo di due altri iscritti.

  3. Al termine del Congresso elettivo, il Comitato Direttivo neoeletto si riunisce immediatamente per eleggere il Coordinatore Nazionale e la Segreteria di Coordinamento.

Articolo 5

(Comitato Direttivo)

  1. Il Comitato direttivo viene eletto dal Congresso e dura in carica quattro anni, sino al successivo Congresso. E' costituito da 13 iscritti ed elegge al suo interno il Coordinatore Nazionale ed i membri della Segreteria di Coordinamento. Può, inoltre, attribuire incarichi specifici ad iscritti esterni al Comitato Direttivo stesso.

  2. Il Comitato Direttivo approva un Regolamento Interno, per il proprio corretto funzionamento, che preveda almeno le modalità e la frequenza di convocazione del Comitato stesso e la decadenza dalla carica di membro per abituale assenteismo.

  3. Spetta al Comitato Direttivo promuovere ed organizzare ogni iniziativa intesa al raggiungimento degli scopi del CSER in linea con le direttive stabilite dal Congresso i cui poteri può assumere in caso di particolare urgenza.

  4. E’ competenze del comitato direttivo approvare i bilanci economici annuali ed individuare l’entità e le modalità di versamento delle ritenute sindacali individuali e delle quote a carico di associazioni aderenti al CSER.

  5. Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate e presiedute dal Coordinatore Nazionale, le decisioni, ove necessario votare, sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la parte che comprende il voto di chi lo presiede. Nell’ambito del Comitato Direttivo ciascun componente può rappresentare per delega un solo altro componente.

 

Articolo 6

(Rinuncia o decadenza)

 

Nel caso di rinuncia o decadenza di un componente, verrà nominato componente del Comitato Direttivo il primo dei non eletti; nel caso di rinuncia o decadenza durante il mandato del 50% degli eletti, verrà convocata entro novanta giorni un Congresso straordinario per il rinnovo totale del Comitato Direttivo.

 

Articolo 7

(Coordinatore Nazionale)

  1. Il Coordinatore Nazionale rappresenta il Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca e presiede il Comitato Direttivo. E’ eletto dal Comitato Direttivo nell'ambito dei suoi membri, con voto segreto espresso da ciascun membro, senza possibilità di delega.

  2. Il Coordinatore Nazionale decade alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo o su mozione di sfiducia presentata da almeno quattro componenti del Comitato Direttivo ed approvata, con voto segreto, con almeno nove voti favorevoli.

  3. Il Coordinatore Nazionale può conferire specifiche deleghe ed incarichi per la migliore organizzazione del sindacato ed il raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 8

(Segreteria di Coordinamento).

  1. E' costituita dal Coordinatore Nazionale più il Coordinatore Vicario nominato dal Coordinatore Nazionale ed altri componenti, per un massimo di 4 unità, decisi dal Comitato Direttivo, per assolvere alle problematiche amministrative, organizzative e quant’altro necessario al corretto funzionamento dell’associazione.

  2. La Segreteria di Coordinamento organizza l’azione sindacale e detiene i rapporti con le amministrazioni e gli enti, mantenendo informati i componenti del Comitato Direttivo.

Articolo 9

(Collegio dei Delegati)

 

E’ costituito dall’insieme dei delegati presso enti, organi o strutture periferiche. Si riunisce su convocazione del Segretario Generale per esaminare problematiche di carattere generale ed esprimere il parere sulle iniziative da assumere.

 

Articolo 10

(Collegio dei Sindaci)

 

Viene eletto dal Congresso ed è costituito da tre membri. Ha il compito di esaminare la gestione contabile del sindacato, riferendone al Comitato Direttivo.

 

Articolo 11

(Consiglio dei Probiviri)

 

Viene eletto dal Congresso ed è costituito da tre membri. Ha il compito di dirimere eventuali controversie interne, rilasciare pareri su materie di particolare rilevanza ed adottare iniziative disciplinari nei confronti degli iscritti, sulla base dei principi contenuti nel presente Statuto.

 

Articolo 12

(Incompatibilità delle cariche)

  1. Vi è assoluta incompatibilità di carica tra Sindaci, Probiviri e componenti della Segreteria di Coordinamento. Nel caso di elezione a più cariche, l’iscritto dovrà scegliere entro dieci giorni quale accettare.

  2. Eventuali altre situazioni di incompatibilità vengono riconosciute dal Comitato Direttivo.

Articolo 13

(Sezioni periferiche)

  1. Presso i diversi Enti od Istituzioni di ricerca possono essere istituite, su delibera del Comitato Direttivo, Sezioni locali a livello di ente, di organo o di territorio, prevedendo uno o più delegati eletti a maggioranza dagli iscritti della sezione. Gli stessi iscritti possono procedere, in qualunque momento e senza particolari formalità, sempre a maggioranza, alla revoca dell'incarico.

  2. Possono essere istituite anche, su delibera del Comitato Direttivo, strutture regionali, provinciali o territoriali del CSER.

Articolo 14

(Patrimonio dell’Associazione)

 

Il patrimonio del Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili che per acquisti, devoluzioni e contributi a titolo diverso vengono comunque in proprietà del CSER;

  2. dai contributi sindacali versati dagli iscritti e da Associazioni o Organizzazioni aderenti;

  3. dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese e dalle rendite patrimoniali non destinate a far fronte a spese annuali di gestione.

Articolo 15

(Regolamenti Applicativi)

 

Per una corretta applicazione del presente Statuto e per un corretto funzionamento del Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca, il Comitato Direttivo approva il Regolamento di funzionamento interno ed il Regolamento Applicato dello Statuto; in quest’ultimo sono regolate tutte le procedure inerenti gli eventi elettorali, la gestione economica e finanziaria, e l’ordinaria attività dell’Associazione.

 

Articolo 16

(Sezione pensionati)

 

Il CSER può avere una sezione pensionati. Il Comitato Direttivo è competente sulla sua attivazione e sul suo funzionamento.

 

Articolo 17

(Scioglimento del sindacato)

 

Il sindacato può essere sciolto con delibera dell'Assemblea Congressuale adottata a maggioranza dei due terzi. La delibera deve prevedere la nomina di uno o più Commissari che condurranno, secondo le esplicite direttive dell'Assemblea, le operazioni necessarie al materiale scioglimento del sindacato.

 

Articolo 18

(Norma transitoria)

  1. Il primo congresso del CSER avverrà nel momento in cui lo richiederanno la natura delle attività svolte e le condizioni organizzative interne.

  2. In ogni caso, il Congresso dovrà aver luogo non appena raggiunta la soglia dei 150 iscritti validi ai fini della rappresentatività sindacale.

  3. Sino allo svolgimento del primo Congresso, tutti i poteri del Congresso e del Comitato Direttivo sono ricondotti al Consiglio dei Soci fondatori del CSER come da atto costitutivo.

Articolo 19

(Norma di rinvio)

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

 

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Il presente documento è costituito da 19 articoli ripartiti su 4 pagine.

 

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